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Risparmiare nell'alloggio
Consiglio 1: contratti sul canone di affitto
Se si è recentemente trasferito o abita già da molto tempo nell'appartamento, secondo l'Art. 259d del Codice delle Obbligazioni (CO) ha diritto a un'adeguata riduzione del canone di affitto a causa della grave scarsità delle dotazioni della casa, finché queste non sono riparate. Casi evidenti sono ad esempio finestre non ermetiche, il non funzionamento del riscaldamento o di elettrodomestici da cucina.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Associazione Inquilini
Con l'abbassamento degli interessi ipotecari ai locatari spetta una riduzione adeguata dell'affitto, che tuttavia raramente viene applicata. In alcuni casi in qualità di locatario lei può presentare una richiesta di riduzione. Sono esclusi i contratti di locazione con affitti crescenti, a indice o sovvenzionati, in cui era stato stabilito in precedenza un aumento continuo del canone di affitto.
Consigli per una richiesta di riduzione dell'Associazione Inquilini
La rettifica del diritto di locazione prevede una separazione del canone di affitto dall'interesse ipotecario. Finché la rettifica non sarà terminata, a partire dal 9 settembre 2008 esiste un periodo di transizione, durante il quale come tasso ipotecario di riferimento per gli affitti non vale più l'interesse ipotecario variabile delle banche cantonali ma un tasso ipotecario medio. Questo è rilevato ogni tre mesi e calcolato in base alle esigenze ipotecarie interne delle banche in Svizzera.
Ulteriori informazioni nel Promemoria dell'Ufficio Federale delle abitazioni
Consiglio 2: usufruisca del potenziale di risparmio mediante le tasse
La maggior parte dei cantoni concede una detrazione fiscale dei costi dati dall'utilizzo di uno studio privato in casa. Questo a condizione che regolarmente una parte sostanziale del lavoro professionale venga svolto da casa. Al contrario, non è possibile tale detrazione quando lo studio privato rappresenta soltanto una comodità personale. Ulteriori informazioni presso le Autorità fiscali cantonali.
Consiglio 3: esamini l'assicurazione mobilia domestica
Al calcolatore di mobilia
Al confronto dei premi Assicurazione mobilia domestica
Consiglio 4: accerti attentamente i costi aggiuntivi
Consiglio 5: controlli l'aumento del canone di affitto
Con il passare del tempo il valore della sua mobilia domestica può cambiare. Con il calcolatore della mobilia di comparis.ch può verificare se questa è ancora assicurata in modo adeguato.
Risparmi con la sua assicurazione mobilia domestica. Con il confronto dei premi di comparis.ch lei può ricevere in una volta le offerte di diverse compagnie assicurative e confrontarle direttamente.
Controlli sempre il conteggio dei costi aggiuntivi. Se è stato stabilito un pagamento in acconto il locatore deve presentare annualmente un conteggio dettagliato dei costi aggiuntivi. In caso di forfait lei può comunque richiedere per iscritto informazioni al locatore. Di norma non dovrebbe essere realizzato alcun utile con i costi aggiuntivi, che dovrebbero invece essere utilizzati esclusivamente per l'effettiva copertura delle spese.
Affinché un locatore possa far valere come costi aggiuntivi spese supplementari al canone di affitto, come ad esempio spese per un portiere o per l'ascensore, deve aver elencato le voci esatte nel contratto di locazione. Ciò che non è menzionato nel contratto di locazione è da considerare compreso nel canone di affitto. Alcuni locatori cercano di colpo di integrare nel conteggio dei costi aggiuntivi quelle voci non elencate nel contratto di locazione. In questo caso lei può richiedere al locatore una correzione poiché era già stato stabilito che tali costi erano compresi nel canone di affitto. Se il locatore insiste sui costi aggiuntivi, deve quindi apportare una variazione al contratto di locazione per far valere le sue nuove pretese a norma di legge.
Controlli il conteggio dei costi aggiuntivi anche in base alle voci non ammesse. Di solito non dovrebbe esistere nessun costo che aumenta il valore naturale, come ad esempio investimenti per il contatore del riscaldamento. Non sono ammessi anche i costi per la riparazione di impianti difettosi o che necessitano un risanamento nonché per lavori pubblici (ad esempio contributi per costi relativi a strade e marciapiedi). Sono invece permessi tutti i costi che non aumentano il valore, come ad esempio spese per l'utilizzo di un portiere o per l'ascensore.
Esattamente come per i costi aggiuntivi, per un aumento del canone di affitto devono essere rispettate le disposizioni di legge. Ad esempio un illegittimo “forfait per le spese alimentari” è illegale. Questo deve poter essere giustificato con numeri. Inoltre, nella maggior parte dei contratti di locazione, le spese di gestione aumentate negli ultimi anni per riscaldamento o acqua calda vengono detratte separatamente mediante i costi aggiuntivi. In tali casi, nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, non c'è quindi bisogno di un ulteriore aumento del canone di affitto.
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