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Partecipazione ai costi nell'assicurazione obbligatoria di base

Quando ci sono costi medici, ospedalieri e farmacologici gli assicurati devono partecipare ai costi, ossia pagare una parte dei costi.

La partecipazione ai costi comprende la franchigia e la quota parte (di regola il 10% delle spese che superano la franchigia). Sono escluse dalla franchigia e dalla quota parte le prestazioni in caso di maternità e infortunio secondo la LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni). Tutti i lavoratori dipendenti, che lavorano più di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, sono assicurati contro gli infortuni.

Esempio

Un assicurato ha una franchigia di CHF 300 e un costo annuale per il medico e i farmaci pari a CHF 2400.

Fattura del medico


a) Dr. Bernasconi CHF 1300
b) Dr. Bianchi CHF 700
c) Medicamenti:
generici
originali

CHF
CHF

200
200

Totale CHF 2400

Detrazione della cassa malati


I Suoi costi medici CHF 2400
- Franchigia CHF 300
Somma parziale per la quota parte CHF 2100
-
-
-
10% della fattura del medico*
10% dei medicamenti generici
20% dei medicamenti originali
CHF
CHF
CHF
170
20
40

La cassa malati copre CHF 1870

* Presupposto: le fatture del medico superano la franchigia di 300 franchi. Ciò significa che la quota parte del 20% per i medicamenti originali viene sostenuta interamente.