Applicazione
La quota parte è il contributo che l'assicurato, in caso di utilizzo delle prestazioni mediche, ospedaliere o dell'acquisto di medicamenti, deve sostenere. Diversamente dalla franchigia, il livello della quota parte non può venir determinato dall'assicurato. Si tratta di una percentuale dei costi, mentre la franchigia viene dedotta interamente.
Calcolo: 10% dei costi meno la franchigia
I costi della salute comprendono i costi del medico, ospedalieri e per i medicamenti. Non appena i costi medici superano l'ammontare della franchigia, l'assicurato deve pagare di tasca propria una quota parte del 10% fino all'ammontare massimo di 700 franchi
(attenzione alle eccezioni legate ai medicamenti). Pertanto, la quota parte diventa effettiva solo dopo che la franchigia è stata esaurita (cfr. esempi).
Quota parte per bambini e famiglie
La quota parte per i bambini ammonta a 350. Se più di due bambini della stessa famiglia sono affiliati alla stessa cassa malati, allora la quota parte ammonta a un massimo di 700 franchi.
Eccezione riguardo alcuni medicamenti
Dal 1° gennaio 2006 la quota parte per i medicamenti originali per i quali esiste un medicamento generico viene innalzata dal 10% al 20%. La quota parte nel caso di medicamenti generici rimane al 10%.
Eccezioni
- Se per ragioni mediche non è possibile utilizzare il medicamento generico.
- Se la differenza di costo tra medicamento originale e generico è inferiore al 20%, la quota parte rimane al 10%.
Maternità
In caso di maternità senza complicazioni non viene richiesta né franchigia né quota parte.
Esempi
Esempi riguardo la partecipazione ai costi sono consultabili qui.
Assicurazione infortuni secondo LAINF
I lavoratori dipendenti che lavorano più di otto ore settimanali dallo stesso datore di lavoro sono assicurati contro gli infortuni attraverso il loro datore di lavoro. L'assicurazione infortuni secondo LAINF non è soggetta né a franchigia né alla quota parte.
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