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Partecipazione ai costi nell'assicurazione di base

Applicazione

La partecipazione ai costi è il contributo che l'assicurato, in caso di utilizzo delle prestazioni mediche, ospedaliere o dell'acquisto di medicamenti, deve sostenere. Diversamente dalla franchigia, il livello della partecipazione ai costi non può venir determinato dall'assicurato. Si tratta di una percentuale dei costi, mentre la franchigia viene dedotta interamente.

10% di: costi meno franchigia

I costi della salute comprendono i costi del medico, ospedalieri e per i medicamenti. Non appena i costi medici superano l'ammontare della franchigia, l'assicurato deve pagare di tasca propria una partecipazione ai costi del 10% fino ad all'ammontare massimo di 700 franchi ( attenzione alle eccezioni legate ai medicamenti). Ciò significa: la partecipazione ai costi diventa effettiva solo dopo che la franchigia è stata esaurita. (cfr. esempi)

Partecipazione ai costi per bambini e famiglie

La partecipazione ai costi per i bambini ammonta a 350. Se più di due bambini della stessa famiglia sono affiliati alla stessa cassa malati, allora la partecipazione ai costi ammonta ad un massimo di 700 franchi.

Eccezione riguardo taluni medicamenti

Dal 1. gennaio 2006 la partecipazione ai costi viene innalzata per i medicamenti originali per i quali esiste un medicamento generico, dal 10% al 20%. La partecipazione ai costi nel caso di medicamenti generici rimane del 10%.

Eccezioni:

  • Se per ragioni mediche non è possibile utilizzare il medicamento generico.
  • Se la differenza di costo tra medicamento originale e generico è inferiore al 20%, la partecipazione ai costi rimane del 10%.


Maternità

In caso di maternità senza complicazioni non viene richiesta ne franchigia ne partecipazione ai costi.

Esempi

Esempi riguardo la partecipazione ai costi sono consultabili qui>.

Assicurazione infortunio secondo LAINF/b>

I lavoratori dipendenti che lavorano più di otto ore settimanali dallo stesso datore di lavoro sono assicurati contro gli infortuni attraverso il loro datore di lavoro. L'assicurazione infortunio secondo LAINF non sottostà né a franchigia né alla partecipazione ai costi.