Frontalieri

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, i frontalieri e i propri familiari non esercitanti attività lucrativa e aventi domicilio in Germania, Francia, Italia o Austria, possono scegliere se assicurarsi in una di tali nazioni oppure in Svizzera. In base alle indicazioni dell'Ufficio federale per l'assicurazione sociale (UFAS) tali frontalieri sono stati invitati a comunicare la loro decisione in merito alla sede in cui intendono assicurarsi entro il 31.8.2002 e ciò indipendentemente dal fatto se il frontalierato sia stato conseguito precedentemente o susseguentemente il 1. giugno 2002.
Se l'assicurazione viene conclusa nello stato di domicilio va inoltrata una istanza di esonero in Svizzera. Tali richieste di esenzione vanno presentate agli uffici competenti del cantone elvetico in cui la persone richiedente esercita la professione. Attualmente sono in corso trattative in base alle quali si chiarirà la questione se siano possibili eventuali successive modifiche (p.es. costituzione di un nucleo familiare) senza incidere sullo statuto di frontaliero.

Coloro che in avvenire si troveranno nella condizione di frontaliere dovranno annunciarsi entro 3 mesi all'assicurazione malattia svizzera. Se opteranno percontro di assicurarsi nello stato in cui hanno il domicilio dovranno provvedere a fare richiesta di esonero dell'obbligo assicurativo.

I frontalieri domiciliati in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa in Germania, Francia, Italia o Austria devono assicurarsi in questi stati dell'UE.

Attenzione: in Svizzera vige il sistema del premio pro capite. Il premio per una famiglia di 4 persone è costituito perciò da due premi per adulti e da due premi per bambini. Per i frontalieri esiste un premio specifico. Tali premi devono essere offerti da tutte le casse malati svizzere che contano più di 100 mila assicurati. Valgono gli stessi termini di disdetta in uso in Svizzera. Gli assicurati in condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi la cui competenza spetta al cantone nella quale viene svolta l'attività professionale.

Per principio i familiari non esercitanti attività lucrativa devono essere assicurati nello stato in cui il membro familiare è attivo professionalmente o dove ha lavorato per ultimo. La Germania, l'Italia e l'Austria consentono ai membri senza attività di lavoro della famiglia del frontaliero di scegliere tra un'assicurazione malattia in Svizzera o nella nazione di domicilio.

I frontalieri dei paesi confinanti (Germania, Francia, Italia e Austria) possono farsi curare nel proprio stato di domicilio o in Svizzera. Le cure praticate in Svizzera sono soggette alla partecipazione delle spese ( franchigia e partecipazione ai costi) e al catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base svizzera. Nello stato di domicilio del frontaliere valgono le prestazioni obbligatorie e la partecipazione ai costi così come definite dalla legge locale. Così ad esempio in Germania i costi dei trattamenti odontoiatrici sono coperti, mentre in Svizzera lo sono solo in casi eccezionali. Per poter usufruire delle prestazioni valide all'interno di uno stato dell'UE i frontalieri devono procurarsi il modulo E 106. Tale modulo può essere richiesto alle casse malati svizzere. I familiari senza attività lavorativa devono farsi curare nelle nazioni in cui hanno il domicilio ad eccezione di casi di emergenza. Se detti familiari hanno il domicilio in Germania o in Austria possono farsi curare anche in Svizzera a condizione di essere assicurati presso una cassa malati svizzera.

Premi per frontalieri.

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