Partecipazione ai costi nell'assicurazione obbligatoria di base

Quando vengono fornite prestazioni per medici, ospedale o farmaci, gli assicurati sono chiamati a partecipare ai costi che ne derivano. La partecipazione ai costi è costituita da un importo stabilito in anticipo, la cosiddetta franchigia e da una quota parte aggiuntiva, in genere del 10%.

La franchigia deve essere pagata una sola volta per anno civile e per gli adulti ammonta almeno a CHF 300.

La maternità non è soggetta né a quota parte (a meno che non vi siano complicazioni). Lo stesso vale per i casi di infortunio (inclusi gli infortuni non professionali), se l’impiegato è assicurato contro gli infortuni dal datore di lavoro (assicurato LAINF).

Esempio

Un assicurato ha una franchigia di CHF 300 e un costo annuale per il medico e i farmaci pari a CHF 2400.

Fattura del medico


a) Dr. Bernasconi CHF 1300
b) Dr. Bianchi CHF 700
c) Medicamenti:
generici
originali

CHF
CHF

200
200

Totale CHF 2400

Detrazione della cassa malati


I suoi costi medici CHF 2400
- Franchigia CHF 300
Somma parziale per la quota parte CHF 2100
-
-
-
10% della fattura del medico*
10% dei medicamenti generici
20% dei medicamenti originali
CHF
CHF
CHF
170
20
40

La cassa malati copre CHF 1870

* Presupposto: dato che le fatture del medico coprono già la franchigia di 300 franchi, la quota parte del 20% per i medicamenti originali deve essere sostenuta per intero.

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