Se l'assicurato non paga i premi per più di tre mesi e non fa fronte ai suoi impegni, sebbene sia stato richiamato in forma scritta, può incorrere nelle seguenti sanzioni:
- le prestazioni della cassa malati vengono congelate fin o quando il premio arretrato (compresi la partecipazione ai costi, gli interessi di mora e le spese amministrative) non viene pagato
- l'assicurato deve far fronte da solo a tutte le nuove spese mediche
- l'assicurato non può cambiare la cassa malati.
Svolgimento della procedura*
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Almeno tre premi mensili e la partecipazione ai costi non sono stati pagati entro il termine.
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La cassa manda un sollecito, fissa un termine di 30 giorni e minaccia la sospensione delle prestazioni. Inoltre viene avvisato l'ufficio cantonale competente.
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Il pagamento non viene effettuato.
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Dopo 40 giorni dal richiamo senza seguito, la cassa malati intima un precetto esecutivo.
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Le prestazioni vengono interrotte e le autorità cantonali vengono informate.
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L'ufficio cantonale competente (l'ufficio dell'assistenza sociale) si fa carico del premio, della partecipazione ai costi e delle spese non
assicurate.
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I premi, le partecipazione ai costi e gli interessi di mora vengono pagati dall'assistenza sociale per l'assicurato.
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La cassa malati mette in conto le prestazioni ancora da regolare.
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La cassa malati riprende la copertura delle prestazioni sospese.
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Appena tutti gli arretrati vengono evasi l'assicurato può cambiare cassa. |
* Fonte: www.schuldenhotline.ch (Aggiornato: 06.02.2006)