Imposte per l'assicurazione sulla vita
Quali regimi fiscali si applicano ai pilastri 3a e 3b? Ecco una panoramica.
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La previdenza vincolata (pilastro 3a) e la previdenza non vincolata (pilastro 3b) offrono vantaggi fiscali. Nel caso della previdenza vincolata (pilastro 3a) il premio assicurativo può essere detratto direttamente dal reddito imponibile, rispettando un determinato limite. La detrazione per il pilastro 3a ammonta a 7056 franchi per le persone esercitanti un'attività lavorativa che aderiscono a un istituto previdenziale del secondo pilastro e al 20 per cento del reddito lordo dell'attività lucrativa soggetto a imposte, al massimo 35’280 franchi, per le persone che non aderiscono a un tale istituto. Nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b) i premi possono esser fatti valere come detrazione forfettaria, ma non esistono detrazioni fiscali specifiche dal reddito per il pilastro 3b.
Per tutta la durata, le assicurazioni in caso di decesso della previdenza vincolata (pilastro 3a) sono esenti dall'imposta sul reddito, sul patrimonio e dall'imposta preventiva. Invece, le assicurazioni in caso di decesso della previdenza non vincolata (pilastro 3b) sono soggette a imposta sul reddito, sul patrimonio e imposta preventiva.
Le prestazioni in capitale di un'assicurazione in caso di decesso della previdenza vincolata (pilastro 3a) sono soggette a imposizione come reddito. Tali pagamenti di capitale vengono generalmente imposti ad un tasso speciale privilegiato. Il pagamento di un'assicurazione in caso di decesso della previdenza libera (pilastro 3b) è esente da imposizione a determinate condizioni.
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