Disoccupazione per stranieri in Svizzera: cosa c’è da sapere
Indennità di disoccupazione in Svizzera: ecco a cosa hanno diritto gli stranieri. Comparis spiega a cosa fare attenzione.

14.02.2024

iStock / Drazen_
1. Indennità di disoccupazione in Svizzera: a cosa hanno diritto gli stranieri?
In caso di disoccupazione, gli stranieri hanno diritto a un’indennità, indipendentemente dalla cittadinanza. A tal fine, è necessario soddisfare diversi requisiti:
Impiego di almeno dodici mesi negli ultimi due anni: in questo modo si versa l’importo minimo nell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Permesso di domicilio o di soggiorno valido.
Devono disporre di un cosiddetto guadagno «assicurato» e avere un contratto di lavoro soggetto all’obbligo di assicurazione sociale in Svizzera. Il calcolo dell’indennità di disoccupazione avviene sulla base di una cosiddetta «indennità giornaliera».
Bisogna aver superato l’età della scuola dell’obbligo, ovvero i 15 anni.
Non bisogna ancora aver raggiunto l’età AVS. Per gli uomini è di 65 anni. Entro il 2028, l’età pensionabile delle donne sarà gradualmente aumentata da 64 a 65 anni.
Bisogna essere pronti ad accettare una posizione adatta al proprio profilo professionale.
Si è in grado e autorizzati ad accettare un nuovo lavoro.
Ci si è candidati per nuovi posti di lavoro durante il periodo di preavviso. Nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, bisogna iniziare a cercare lavoro tre mesi prima del termine del contratto.
Si partecipa a misure di integrazione.
Sono assicurati i guadagni tra 500 e 12’350 franchi al mese. In caso di salario più alto, il reddito superiore ai 12’350 franchi non viene preso in considerazione.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi stranieri
I lavoratori autonomi in Svizzera non hanno diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono due eccezioni:
Negli ultimi due anni sono stati impiegati per almeno dodici mesi. Poi si applica il periodo contributivo minimo.
Si è già disoccupati e si vuole iniziare un lavoro indipendente . In questo caso è possibile ricevere un’indennità di disoccupazione per 90 giorni durante la fase di pianificazione. A tal fine, è necessario soddisfare i seguenti criteri:
si soddisfano tutti i requisiti di idoneità per ricevere l’indennità di disoccupazione.
si è disoccupati senza colpa.
si hanno almeno 20 anni
si può presentare un progetto per iniziare un’attività di lavoro autonomo economicamente sostenibile e duratura.
Per i lavoratori autonomi, vale la pena stipulare un’assicurazione per incapacità di guadagno. Tuttavia, copre solo in caso di incapacità al guadagno, ad esempio in caso di malattia o infortunio.
Indennità di disoccupazione al termine degli studi
Durante gli studi molti studenti non versano contributi all’assicurazione contro la disoccupazione. Chi non trova un lavoro dopo la laurea ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione. Requisiti: aver vissuto in Svizzera per almeno dieci anni.
2. Come posso ricevere l’indennità di disoccupazione?
Importante: chi ha perso il lavoro o sa che diventerà presto disoccupato deveiscriversi il prima possibile presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC). Si può fare di persona o online.
Per iscriversi alla disoccupazione bisogna preparare i seguenti documenti:
numero AVS è riportato sulla tessera della cassa malati
documento d’identità ufficiale
certificato di domicilio
permesso di soggiorno o libretto per stranieri
prova delle ricerche di lavoro
3. Calcolare l’indennità di disoccupazione in Svizzera
Di solito l’indennità giornaliera è pari al 70% del salario assicurato. Tuttavia, l’importo dell’indennità di disoccupazione in Svizzera ammonta al massimo all’80% dell’ultimo salario. Per l’importo massimo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
avere figli a carico sotto i 25 anni.
avere un guadagno assicurato di massimo 3’797 franchi.
avere un grado di invalidità di almeno il 40%.
Buono a sapersi: il guadagno assicurato viene calcolato sulla base dello stipendio medio degli ultimi sei o dodici mesi.
Indennità di disoccupazione: importo massimo in Svizzera
In Svizzera si ricevono al massimo 9’880 franchi al mese di indennità di disoccupazione.
Importo massimo = stipendio massimo assicurato × percentuale massima (0,7 o 0,8).
Indennità di disoccupazione in Svizzera: durata dei versamenti
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. Il massimo è di 520 indennità giornaliere. La durata dei pagamenti dipende da diversi fattori:
periodi contributivi
età
figli a carico
ev. rendita di invalidità con un grado di invalidità di almeno il 40%
età prossima all’età di pensionamento AVS
Se si diventa disoccupati fino a quattro anni prima del pensionamento, si ha diritto a 120 indennità giornaliere aggiuntive. Sono circa 5,5 mesi. Eccezione: si è esenti da contributi.
Proroga del diritto all’indennità giornaliera
In determinate condizioni, è possibile estendere il diritto all’indennità giornaliera:
Si compiono 25 anni.
Si compiono 55 anni e si ha un periodo di contribuzione di 22 mesi negli ultimi due anni.
Si hanno meno di 25 anni e si ha un obbligo al mantenimento
Si hanno più di 25 anni. Si ha un periodo di contribuzione superiore a 22 mesi. Si ha ricevuto almeno il 40% di invalidità. Devono essere soddisfatti tutti e tre i punti.
In questi casi, è possibile richiedere una nuova indennità giornaliera anche dopo la scadenza del termine quadro precedente.
Periodi senza indennità giornaliera
Avete disdetto il contratto di lavoro? Allora non riceverete subito l’indennità di disoccupazione. Questo periodo di blocco, viene chiamato «giorni di sospensione». In caso di licenziamento per colpa vostra, il termine è solitamente tra 30 e 60 giorni.
Giorni di sospensione si ricevono anche per altri motivi. Esempio: sforzi insufficienti nella ricerca di un lavoro e mancato rispetto delle istruzioni URC.
A seconda dell’ammontare dello stipendio precedente, non riceverete subito l’indennità giornaliera. Occorre aspettare i cosiddetti «giorni di attesa».
Retribuzione assicurata mensile in CHF | Giorni di attesa con figli a carico | Giorni di attesa senza figli a carico |
---|---|---|
fino a 3’000 | 0 | 0 |
3’001-5’000 | 0 | 5 |
5’001-7’500 | 5 | 10 |
7’501-10’416 | 5 | 15 |
a partire da 10’417 | 5 | 20 |
Fonte: Canton San Gallo
4. Disoccupati senza più diritto all’indennità in Svizzera: diritto all’assistenza sociale
Se avete percepito tutte le indennità giornaliere di cui avevate diritto e nel frattempo non avete trovato un nuovo lavoro, perdete il diritto all’indennità di disoccupazione. E adesso?
Prima di ricevere assistenza sociale, è necessario utilizzare tutte le altre fonti di denaro, tra cui le assicurazioni e i parenti, ma anche i depositi sul conto. Sono previste delle esenzioni:
Persona singola: 4’000 Franken
Coppie: 8’000 franchi
Famiglie: 10’000 franchi
Anche le persone con diritto di soggiorno garantito possono richiedere l’assistenza sociale. A tal fine sono necessari i documenti seguenti.
tutta la documentazione relativa ai conti bancari e postali
contratto di locazione
polizza della cassa malati
informazioni sul lavoro e sulla salute
motivo della richiesta di assistenza
Sulla base dei documenti, i collaboratori dell’assistenza sociale calcolano il proprio budget. Il denaro copre le necessità di base.
Importante: ricevete l’assistenza sociale solo se lavorate attivamente per migliorare la vostra situazione. In altre parole, mandate candidature e accettate offerte di lavoro ragionevoli.
5. Indennità di disoccupazione Svizzera con permesso di soggiorno: rischio di perderlo?
La perdita del posto di lavoro può influire sul permesso di soggiorno. Dipende però dal vostro permesso e dalla vostra cittadinanza.
Il permesso per frontalieri G è un permesso di lavoro. Di solito si percepisce l’indennità di disoccupazione nel proprio paese di residenza. Si riceve l’indennità di disoccupazione dalla Svizzera nei seguenti casi:
lavoro ridotto
insolvenza della società
maltempo
Non provenite da un paese dell’UE/AELS? In tal caso il permesso di soggiorno è vincolato al posto di lavoro. Si estingue al termine del rapporto di lavoro. I cittadini dell’UE/AELS hanno in linea di massima il diritto di lavorare in Svizzera.
Cittadini UE/AELS
Possono rimanere in Svizzera fino a sei mesi dopo la fine dell’impiego. A tal fine è necessario disporre di mezzi finanziari sufficienti. Eccezione: si riceve ancora l’indennità di disoccupazione. In questo caso il diritto di soggiorno termina al termine dei pagamenti.
Procedura di notifica online
I cittadini UE/AELS che lavorano in Svizzera per un massimo di tre mesi, non hanno bisogno di un permesso di soggiorno. La registrazione avviene tramite la cosiddetta procedura di notifica online.
Per la ricerca di lavoro è possibile richiedere un permesso di soggiorno di breve durata L. La validità è di tre mesi. Bisogna disporre di mezzi finanziari sufficienti. In questo caso non si ha diritto all’assistenza sociale.
Cittadini di paesi terzi
Il diritto di soggiorno si estingue alla scadenza del permesso. In determinate circostanze, l’Ufficio della migrazione può revocare il diritto di soggiorno in anticipo.
Cittadini UE/AELS
Nel primo anno di soggiorno
Il diritto di soggiorno scade sei mesi dopo il licenziamento. Eccezione: si riceve ancora l’indennità di disoccupazione. In questo caso il diritto di soggiorno termina al termine dei pagamenti.
Se si ricevono prestazioni assistenziali, il diritto di soggiorno può essere immediatamente revocato. Le prestazioni complementari non rientrano tra le prestazioni assistenziali.
Dopo il primo anno di soggiorno
Si può soggiornare in Svizzera fino a sei mesi dopo la disdetta. Se si riceve l’indennità di disoccupazione, il diritto di soggiorno termina quando si esaurisce il diritto all’indennità.
La nuova posizione è limitata a meno di un anno? In tal caso, l’Ufficio della migrazione può convertire il permesso B in un permesso L.
Cittadini di paesi terzi
Il permesso di soggiorno scade alla fine della validità in caso di perdita del posto di lavoro. In singoli casi, l’Ufficio della migrazione può anche ritirare la tua autorizzazione in anticipo.
In determinate circostanze, è possibile presentare una richiesta di proroga del diritto di soggiorno. Questo vale:
per la durata dell’indennità di disoccupazione.
se si è in un programma di lavoro per disoccupati.
Non si perde il permesso in caso di disoccupazione. In caso di dipendenza dall’assistenza sociale, l’Ufficio migrazione può eventualmente revocare il permesso.
Se si soddisfano i criteri di integrazione (art. 58a LStrl), l’Ufficio della migrazione può convertire il permesso in un permesso B. In caso di disoccupazione, non si soddisfa il criterio della partecipazione alla vita economica.
Altre regole si applicano al massimo in caso di disoccupazione per:
malattia
infortunio
invalidità
Nell’ambito del ricongiungimento familiare si gode anche del diritto di rimanere (art. 4 allegato I ALC).
6. Posso percepire la mia indennità di disoccupazione svizzera all’estero?
In linea di principio, si percepisce l’indennità di disoccupazione nel proprio paese di residenza. Fanno eccezione le perdite di posti di lavoro dovute a:
lavoro ridotto
insolvenza della società
maltempo
Moduli U1 e U2
Compilate i moduli U1 e U2. Il modulo U1 certifica i periodi assicurativi per l’indennità di disoccupazione. Con il modulo U2 «esportate», per così dire, il vostro diritto all’indennità di disoccupazione.
Il modulo U1 viene rilasciato dalla cassa di disoccupazione. Il modulo U2 è disponibile presso l’URC. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alla Segreteria di Stato dell’economia.
Articolo pubblicato per la prima volta in data 02.04.2009