2º pilastro: previdenza professionale
La previdenza professionale (LLP), detta anche cassa pensioni, è il 2º pilastro del sistema sociale in Svizzera.
A cosa serve il secondo pilastro?
Le prestazioni del secondo pilastro, insieme al terzo pilastro, contribuiscono a mantenere lo standard di vita abituale durante la vecchiaia, mentre il primo pilastro copre solo il fabbisogno vitale. La previdenza professionale obbligatoria (LPP) permette di integrare le prestazioni dell’AVS/AI durante la vecchiaia e in caso di invalidità o decesso.
Com’è strutturata la previdenza professionale?
La previdenza professionale (LPP) consiste in una parte sottoposta a regime obbligatorio e una sottoposta a regime sovraobbligatorio (facoltativo). Nel regime obbligatorio sono assicurati i salari annui compresi tra la soglia d’ingresso di 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024) e il tetto massimo di 88’200 franchi (dato aggiornato al 2024). Chi oltrepassa questa soglia rientra nel regime sovraobbligatorio.
Chi è assicurato nella cassa pensioni?
Nella cassa pensioni sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone affiliate all’AVS e i dipendenti con un reddito minimo annuo di 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024). Tra i 18 e i 24 anni si comincia a risparmiare per tutelarsi in caso di invalidità e decesso e a partire dal 25º compleanno si risparmia anche per la rendita di vecchiaia.
Chi non è assicurato obbligatoriamente nella cassa pensioni LPP?
La LPP non è obbligatoria per chi non esercita un’attività lucrativa, per chi guadagna meno di 22’050 franchi all’anno, per i lavoratori indipendenti e quelli con un contratto di lavoro di massimo tre mesi.
Soglia d’ingresso LPP
È assicurato nel secondo pilastro (cassa pensioni) chi percepisce da un datore di lavoro uno stipendio annuo di almeno 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024). Questo reddito minimo indica la soglia d’ingresso. Chi non la raggiunge non è tenuto a contribuire al secondo pilastro. Chi invece guadagna almeno 22’050 franchi sommando i vari salari percepiti da diversi datori di lavoro può far assicurare volontariamente il reddito complessivo.
LPP: ecco come funziona la cassa pensioni
A gestire il capitale della previdenza professionale (LPP) sono le casse pensioni pubbliche o private, o gli istituti previdenziali.
Chi versa i contributi alla cassa pensioni?
Il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi al 2º pilastro. L’altra metà è invece a carico del dipendente, a meno che il datore di lavoro non se ne assuma una parte. Nel 2º pilastro un salario inferiore comporta automaticamente prestazioni ridotte. Con la maggior parte delle soluzioni degli istituti di previdenza si resta assicurati solo se il proprio reddito supera l’importo minimo stabilito di 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024).
Conti di libero passaggio
In ogni caso, vale il principio del libero passaggio: se si cambia posto di lavoro, il risparmio accumulato non subisce perdite. Si può versare l’importo complessivo alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se una volta terminato il contratto di lavoro con la vecchia azienda non si ha ancora un nuovo impiego bisogna far trasferire il proprio avere di cassa pensioni su un conto di libero passaggio. Scoprite di più sui conti di libero passaggio e su quali sono gli aspetti da tenere presenti.
Prelievo dalla cassa pensioni
Per il versamento delle prestazioni di vecchiaia è possibile scegliere tra un versamento unico, una rendita regolare o una forma mista. Una volta scelta la modalità di prelievo non è più possibile fare marcia indietro.
In caso di pensionamento anticipato, si ricevono prestazioni di vecchiaia inferiori. È possibile migliorare le prestazioni della cassa pensioni colmando eventuali lacune previdenziali.
Prelievo anticipato del capitale della cassa pensioni
A determinate condizioni, è possibile prelevare il capitale previdenziale prima del pensionamento: ad esempio, potete finanziare l’acquisto di una proprietà abitativa a uso proprio con un prelievo anticipato o una costituzione in pegno. Il prelievo del capitale dal 2º pilastro è consentito anche per avviare un’attività lavorativa indipendente o in caso di trasferimento all’estero.
Informazioni importanti sul 2º pilastro
Prelievo dei fondi della cassa pensioni: consigli
Certificato della cassa pensioni: ecco come leggerlo correttamente!
Licenziamento a 50, 60 o 62 anni in Svizzera: che fare?
Conto di libero passaggio 2024: cos’è un conto di libero passaggio?
Casse pensioni: commissioni a confronto
Cassa pensioni: ecco come il tasso di conversione influenza la rendita
Domande frequenti
Previdenza professionale obbligatoria/cassa pensioni (LPP)
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
Prestazioni di libero passaggio in caso di uscita dall’istituto di previdenza (LFLP)
Assicurazione sovraobbligatoria in aggiunta alla LPP e alla LAINF
Il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi al 2º pilastro. L’altra metà è invece a carico del dipendente, a meno che il datore di lavoro non se ne assuma una parte.
Il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi al 2º pilastro. Il resto spetta al dipendente. Sono assicurati solo i salari annui per datore di lavoro di almeno 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024).
Tutti i lavoratori dai 18 anni con un reddito minimo annuo di 22’050 franchi e un massimo di 88’200 franchi (dato aggiornato al 2024) sono assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni. Tuttavia, nei primi anni di attività vengono assicurati solo i rischi di decesso e invalidità. Al raggiungimento dei 25 anni si comincia a risparmiare anche per la pensione. Il risparmio per la rendita di vecchiaia avviene fino alla cessazione dell’attività lavorativa o al pensionamento.
Chi non è assicurato nella cassa pensioni LPP?
La LPP non è obbligatoria per chi non esercita un’attività lucrativa, per chi guadagna meno di 22’050 franchi all’anno, per i lavoratori indipendenti e quelli con un contratto di lavoro valido di massimo tre mesi. È assicurato nel secondo pilastro (cassa pensioni) chi percepisce da un datore di lavoro uno stipendio annuo di almeno 22’050 franchi (dato aggiornato nel 2024). Questo reddito minimo indica la soglia d’ingresso. Chi non la raggiunge non è tenuto a contribuire al secondo pilastro. Le persone che raggiungono tale soglia presso diversi datori di lavoro possono farsi assicurare.
Nel quadro della LPP (cassa pensioni) non è assicurato tutto lo stipendio, ma solo una parte. La deduzione di coordinamento viene utilizzata affinché la quota di salario già assicurata con l’AVS non sia assicurata di nuovo. Questa quota viene dedotta dal salario determinante (reddito annuale) e ammonta attualmente a 7/8 del massimo della rendita AVS, ossia a 25’725 franchi.
L’avere di vecchiaia è il denaro risparmiato nell’ambito del secondo pilastro (cassa pensioni) È composto dalla somma dei contributi versati, dagli accrediti di vecchiaia e da eventuali riscatti volontari. All’avere di vecchiaia vengono applicati interessi sulla base di un tasso minimo fissato annualmente dal Consiglio federale fino al momento del pensionamento.
L’accredito di vecchiaia è l’importo accreditato annualmente all’avere di vecchiaia del secondo pilastro (cassa pensioni). Le aliquote corrispondono a una percentuale del salario coordinato annuo (salario determinante meno la deduzione di coordinamento) e variano in funzione dell’età della persona assicurata.
La LPP stabilisce quali lavoratori sono tenuti a versare contributi in una cassa pensioni. La legge definisce inoltre quali sono le prestazioni minime che devono essere fornite dalla cassa pensioni. Sono assicurati obbligatoriamente i salari annui compresi tra la soglia d’ingresso di 22’050 franchi (dato aggiornato al 2024) e il tetto massimo di 88’200 franchi (dato aggiornato al 2024).