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Assicurazioni: ora è possibile recedere da un contratto poco dopo la stipula

La Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è stata rivista e prevede numerose modifiche. Ecco le più importanti.

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Lara Surber

28.01.2022

Un uomo legge un contratto.

iStock / AntonioGuillem

1.Niente più «contratti bloccati»
2.Diritto di recesso per i contratti appena stipulati
3.Estensione del termine di prescrizione
4.Esclusione di recesso per gli assicuratori malattia
5.E-mail anziché firma
6.Diritto di credito diretto per il danneggiato

La Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) risale al 1908 e nei decenni successivi è stata sottoposta a diversi adeguamenti. L’ultima revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Comparis ha riassunto le modifiche più importanti per gli assicurati. La lista completa delle novità è disponibile qui.

1. Niente più «contratti bloccati»

Finora: nel mondo delle assicurazioni non era raro imbattersi in contratti con una durata anche di cinque anni.

Novità: entrambe le parti possono recedere da polizze assicurative pluriennali in via ordinaria allo scadere del terzo anno.

Consiglio: quando si stipula una polizza assicurativa, è meglio insistere per ottenere il diritto di recedere dal contratto al termine del primo anno.

2. Diritto di recesso per i contratti appena stipulati

Finora: una volta stipulata una polizza assicurativa è possibile recedere dal contratto non prima della sua scadenza, rispettando il termine di disdetta.

Novità: chi stipula una polizza assicurativa la può disdire entro 14 giorni senza alcun vincolo.

Consiglio: è sempre meglio controllare regolarmente e senza fretta il proprio portafoglio assicurativo e adeguare eventualmente le prestazioni coperte.

3. Estensione del termine di prescrizione

Finora: se si subisce un sinistro, il termine massimo per segnalarlo all’assicurazione è di due anni.

Novità: il termine viene esteso a cinque anni.

Consiglio: è bene segnalare immediatamente il sinistro all’assicurazione. Prima lo si fa, infatti, prima arriva l’indennizzo. Inoltre, si evita di dover reperire i documenti per l’assicurazione anni più tardi.

4. Esclusione di recesso per gli assicuratori malattia

Finora: entrambe le parti hanno diritto di recesso ordinario per le assicurazioni malattia complementari in seguito a un sinistro o nel rispetto del termine di disdetta.

Novità: il diritto di recesso ordinario, così come quello in seguito a un sinistro, sono prerogativa esclusiva dell’assicurato.

Consiglio: vale la pena di valutare regolarmente se conviene cambiare compagnia assicurativa in base alle condizioni finanziarie e le prestazioni offerte. È meglio disdire la vecchia assicurazione solo quando quella nuova ha già inviato la conferma del contratto.

Confrontare le casse malati

5. E-mail anziché firma

Finora: gli assicuratori richiedono spesso che la disdetta venga inviata per iscritto con firma originale.

Novità: è sufficiente inviare la disdetta per e-mail.

Consiglio: conviene salvare su una memoria separata la dichiarazione di disdetta inviata elettronicamente. Dopo aver inviato l’e-mail, richiedere sempre conferma dell’avvenuta disdetta.

6. Diritto di credito diretto per il danneggiato

Finora: la persona che ha causato il sinistro lo deve notificare alla propria assicurazione responsabilità civile.

Novità: la parte lesa può far valere le proprie pretese direttamente presso l’assicurazione responsabilità civile del responsabile del sinistro.

Consiglio: se non si vuole perdere tempo, la parte lesa può usufruire di questo nuovo diritto.

Articolo pubblicato per la prima volta in data 19.01.2021

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