Il sistema delle casse malati in Svizzera: ecco come funziona
Una panoramica del sistema delle assicurazioni malattia in Svizzera: chi determina le prestazioni dell’assicurazione di base? A cosa devo prestare attenzione se voglio cambiare cassa malati? Chi vigila sulle casse malati?
L’assicurazione malattia in sintesi
In Svizzera l’assicurazione di base è obbligatoria. Tuttavia, è possibile cambiarla ogni anno. Le assicurazioni complementari sono invece opzionali. Le casse malati possono rifiutare o escludere i trattamenti.
Cambio di cassa malati per l’assicurazione di base e complementare
L’assicurazione di base si può cambiare ogni anno, senza limitazioni. Le casse malati hanno infatti l’obbligo di accettazione.
Di norma, la disdetta deve pervenire alla vecchia cassa malati al più tardi l’ultimo giorno lavorativo di novembre. È possibile cambiare assicurazione di base anche durante un trattamento in corso.
La libera scelta dell’assicurazione malattia significa che è possibile passare senza restrizioni alla cassa malati desiderata. Questa libertà totale esiste solo per quanto riguarda l’assicurazione di base. Le casse malati sono obbligate ad accettare senza riserve le richieste di affiliazione per l’assicurazione di base.
Chi vuole invece disdire un’assicurazione complementare dovrebbe farlo solo una volta che la nuova compagnia ha accettato la richiesta di affiliazione altrimenti si rischia di rimanere senza copertura. Infatti, le assicurazioni complementari possono rifiutare la richiesta in base alle risposte fornite alle domande sullo stato di salute.
Buono a sapersi: l’assicurazione di base e quella complementare si possono stipulare presso casse malati differenti. Se si cambia assicurazione di base, la cassa malati non può disdire l’assicurazione complementare.
Modello di lettera di disdetta e trovare una nuova assicurazione malattia
Per disdire la propria cassa malati potete utilizzare il nostro modello per la disdetta. Per trovare una nuova cassa malati, conviene confrontare i premi. Per le assicurazioni complementari, bisogna anche fare attenzione alle prestazioni offerte, che variano a seconda del pacchetto assicurativo.
Informazioni sulla cassa malati per il cambio

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Politica, legge e associazioni della cassa malati
Le condizioni generali di assicurazione sono una componente essenziale dei contratti assicurativi e descrivono la gamma delle prestazioni incluse nel prodotto assicurativo. Inoltre regolano i diritti e i doveri di entrambe le parti contraenti.
Le casse malati non possono decidere liberamente il contenuto delle condizioni generali di assicurazione. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica le condizioni dell’assicurazione di base. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) è responsabile delle assicurazioni complementari. Ciò garantisce che gli interessi degli assicurati siano tutelati.
La legge sull’assicurazione malattie è la base per l’assicurazione di base obbligatoria e l’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera secondo la LAMal. Le prestazioni dell’assicurazione di base sono identiche presso tutte le casse malati.
Secondo la LAMal, tutte le persone residenti in Svizzera devono essere assicurate presso una cassa malati. È il cantone di domicilio a verificare l’obbligatorietà assicurativa. In questo modo tutta la popolazione svizzera è assicurata in caso di malattia.
La legge federale sul contratto d’assicurazione costituisce la base giuridica per il contratto d’assicurazione di diritto privato. Nell’assicurazione malattia rientrano le assicurazioni complementari e l’assicurazione di indennità giornaliera secondo la LCA.
Secondo la LCA, nell’ambito delle assicurazioni le casse malati possono:
rifiutare l’ammissione di persone in base alla libertà contrattuale.
fissare i premi in base all’età, al sesso, allo stato di salute e ad altri criteri.
offrire contratti collettivi con sconti sui premi.
Le opzioni di disdetta variano a seconda della cassa malati.
Inoltre, l’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) contiene informazioni su
l’obbligo d’assicurazione
la durata dell’assicurazione
i fornitori di prestazioni
L’ordinanza sulle prestazioni (OPre) disciplina le prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Le prestazioni dell’assicurazione di base sono uguali con tutte le casse malati.
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vigila sulle casse malati che offrono le assicurazioni di base.
Associazioni di assicurazione malattia: Prio Swiss, RVK, Santésuisse e ASA
In Svizzera ci sono due categorie di associazioni per le assicurazioni malattia:
Inoltre, è disponibile anche l’organizzazione di servizi Santésuisse che offre servizi alle casse malati. Le due associazioni di categoria rappresentano anche gli interessi delle casse malati nei confronti
del pubblico
della politica
delle autorità
di altri attori del sistema sanitario
Alcune delle compagnie assicurative più grandi fanno anche parte dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA), organizzazione attiva per tutto il settore assicurativo privato.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) vigila sulle società finanziarie e assicurative con sede in Svizzera. Tra cui:
Assicurazioni
Banche
Borse
Istituti finanziari
Investimenti collettivi di capitale e i rispettivi gestori patrimoniali, direzioni dei fondi
Intermediari assicurativi
La Finma si impegna per la tutela di creditori, investitori e assicurati. Garantisce inoltre il funzionamento dei mercati finanziari. Per quanto riguarda il settore delle casse malati, si occupa della vigilanza sulle assicurazioni complementari.
In linea di principio, l’assicurazione di base in Svizzera è obbligatoria. In alcuni casi si può essere esonerati dall’obbligo di assicurazione.
Durante il servizio militare: chi presta servizio militare per almeno 60 giorni consecutivi può sospendere l’assicurazione di base durante il periodo di servizio. È importante informare per tempo la propria cassa malati.
Persone in formazione provenienti dall’estero: le persone in formazione provenienti dall’estero possono essere esonerate dall’obbligo di assicurazione malattia. L’esenzione è valida per un massimo di tre anni, ma può essere prorogata di altri tre anni. A tal fine è necessaria una copertura assicurativa equivalente nel proprio paese di origine. Tuttavia, non appena si percepisce uno stipendio, bisogna assicurarsi in Svizzera.
Frontalieri provenienti da Germania, Francia, Italia e Austria. Devono stipulare un’assicurazione nel proprio paese di residenza.
Per ottenere l’esenzione bisogna presentare una richiesta all’ufficio cantonale. L’elenco non è esaustivo. Maggiori informazioni sono disponibili, ad esempio, presso la SVA Zurigo.
Assicurazione malattia: la giusta protezione per ogni situazione
Le esigenze in materia di assicurazione malattia variano a seconda dell’età, del luogo di domicilio e dei progetti di vita. Comparis offre consigli sull’assicurazione in diverse situazioni.
La nostra guida all’assicurazione malattia
Qui si trovano maggiori informazioni sulle casse malati.