Disdire e cambiare assicurazione complementare
Assicurazione complementare: come e quando disdirla? Comparis informa sui termini e offre consigli per cambiare.
22.08.2024
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1. Info generali sulla disdetta dell’assicurazione complementare
Di solito è possibile disdire l’assicurazione complementare una volta all’anno.
A differenza dell’assicurazione di base, le casse malati non sono obbligate ad affiliarvi all’assicurazione complementare. Conviene quindi stipulare una nuova assicurazione complementare prima di disdire la vecchia assicurazione complementare.
Il termine di disdetta ordinario per la maggior parte delle casse malati è di tre mesi. Spesso è possibile disdire solo alla fine dell’anno. Il termine di disdetta scade quindi spesso il 30 settembre. Il termine può però variare a seconda dell’assicurazione. Conviene quindi verificare le condizioni nella polizza.
Con la maggior parte delle assicurazioni si può dare la disdetta già dopo un anno. In caso contrario è possibile disdirla al più tardi dopo il terzo anno (art. 35a LCA).
È meglio inviare la disdetta alla cassa malati per raccomandata. In questo modo è possibile vedere tramite il tracking che la lettera è arrivata. La maggior parte delle assicurazioni non accetta la disdetta per e-mail.
In caso di disdetta, non fa fede il timbro postale, ma la data in cui la cassa malati riceve la disdetta. Conviene quindi di inviare la lettera per tempo.
2. Cambiare assicurazione complementare: termini delle casse malati
Le durate minime e i termini di disdetta delle assicurazioni complementari variano a seconda della cassa malati. La tabella (aggiornata ad agosto 2024 offre una panoramica. Importante: a seconda del prodotto, ci possono essere differenze anche con la stessa cassa malati. È quindi importante verificare le condizioni assicurative generali e quelle supplementari.
Cassa malati | Durata minima di contratto | Termine di disdetta |
---|---|---|
Agrisano | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Aquilana | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Assura | 3 anni | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Atupri | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Concordia | 1 anno; assicurazione complementare ospedaliera: 3 anni | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
CSS | varia a seconda della polizza assicurativa | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
EGK-Cassa della salute | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Einsiedler Krankenkasse | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Galenos | - | 3 mesi, alla fine di giugno o alla fine dell’anno civile |
Glarner Krankenversicherung | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Groupe Mutuel (AMB, Avenir, Easy Sana, Mutuel Assurance, Philos, Supra) | 3 anni | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Helsana | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
KK Visperterminen | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Klug | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
KPT | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Krankenkasse Birchmeier | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Krankekasse Luzerner Hinterland | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Krankenkasse Steffisburg | varia a seconda della polizza assicurativa | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Krankenkasse Wädenswil | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
ÖKK / KV Flachland | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Rhenusana | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Sanitas | - | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
SLKK | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Sodalis | 3 anni | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Sumiswalder KK | varia a seconda della polizza assicurativa | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Swica / Provita | 1 anno | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Sympany | 1 anno; ex assicurazioni Kolping: a seconda della polizza assicurativa | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Gruppo Visana (Sana24, Visana, Vivacare) | varia a seconda della polizza assicurativa | 3 mesi, alla fine dell’anno civile |
Vita Surselva | - | 3 mesi, alla fine di giugno o alla fine dell’anno civile |
Informazioni secondo le condizioni generali di assicurazione delle assicurazioni complementari. Tutti i dati senza garanzia.
3. Quando posso disdire l’assicurazione complementare?
Si può disdire l’assicurazione complementare in via ordinaria o straordinaria. Tuttavia, è possibile presentare la disdetta straordinaria solo in casi molto specifici.
Nell’ambito dell’assicurazione complementare, le casse malati possono decidere liberamente il termine di disdetta. Tuttavia, il termine deve essere lo stesso per l’assicurato e per la cassa malati (art. 35a LCA). La maggior parte delle assicurazioni complementari prevede un termine di disdetta di 3 mesi. Il termine di disdetta scade quindi il 30 settembre.
Alcune assicurazioni complementari hanno tuttavia una durata minima o termini di disdetta più lunghi. Nelle condizioni generali d’assicurazione si trovano tutte le informazioni sui termini di disdetta. Conviene quindi verificare entro quando bisogna disdire l’assicurazione complementare.
Se la cassa malati annuncia un aumento dei premi, spesso si può dare la disdetta anche con breve preavviso. Per molte casse malati questo vale anche se le prestazioni assicurate cambiano o peggiorano. Per la maggior parte delle compagnie assicurative, ciò è indicato nelle condizioni generali di contratto. In questo caso, il termine di disdetta dipende dall’assicurazione. Può essere:
a fine anno
entro la fine di novembre
entro un mese dall’annuncio della modifica del premio
Se si hanno diverse assicurazioni complementari presso un’unica cassa malati, le condizioni variano a seconda della compagnia. Con alcune casse malati si può disdire solo l’assicurazione soggetta al cambiamento del premio. Con altre assicurazioni è possibile disdire tutte le assicurazioni complementari.
Eccezioni al diritto di recesso in caso di aumento dei premi
Se il premio aumenta a causa di circostanze personali, non è possibile disdire in via straordinaria. È il caso ad esempio di un aumento dei premi dovuto a un trasloco o al passaggio a un’altra fascia di età.
Inoltre, non è possibile disdire se il premio aumenta a causa di modifiche richieste, ad esempio l’inclusione di una copertura aggiuntiva.
Ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (art. 42) è possibile disdire l’assicurazione complementare dopo ogni sinistro per il quale l’assicurazione ha fornito prestazioni. È necessario disdire il contratto al più tardi entro il pagamento.
Dal 2022, in caso di sinistro la cassa malati non può disdire l’assicurazione complementare. Il diritto di recesso in caso di sinistro è prerogativa esclusiva dell’assicurato (art. 35a LCA).
In caso di trasloco, il termine di disdetta dipende dalla cassa malati. Se la cassa malati è attiva nel nuovo luogo di domicilio, si può disdire la propria assicurazione complementare solo in via ordinaria.
Se la cassa malati non offre nessuna assicurazione complementare nel nuovo luogo di domicilio, spetta alla cassa malati disdire il contratto. Tuttavia, in questo caso è necessario stipulare una nuova assicurazione complementare.
Importante: si applicano le stesse condizioni di un normale cambio di assicurazione complementare. Ciò significa che le singole casse malati possono decidere liberamente se accettare o meno una richiesta. Occorre anche compilare il questionario sullo stato di salute.
Se la vostra assicurazione sanitaria ha violato il suo obbligo d’informare, potete disdire in via straordinaria (art. 3a LCA). Per violazione dell’obbligo di informazione si intende che la cassa malati non ha fornito tutte le informazioni richieste dalla legge, tra cui la durata del contratto e i termini di disdetta.
4. Cambiare assicurazione complementare: consigli per non fare errori
Ecco i passi da seguire per cambiare assicurazione complementare
Volete cambiare assicurazione complementare? Allora non limitatevi a disdire la vecchia assicurazione. Infatti, l’assicurazione complementare non è soggetta all’obbligo di accettazione. Ciò significa che le casse malati non sono obbligate ad accettare la vostra richiesta di assicurazione. Ecco come muoversi:
Confrontate le offerte delle diverse assicurazioni complementari. Consiglio: tramite il nostro brokerage partner Optimatis è possibile richiedere più offerte.
Scegliete l’assicurazione complementare più adatta alle vostre esigenze e inviate una richiesta.
Compilate la richiesta di assicurazione e il questionario sulla salute in modo veritiero.
Aspettate la conferma di accettazione della nuova assicurazione complementare. Verificate che la polizza non presenti riserve o limitazioni.
Disdite la vecchia assicurazione complementare.
Altri consigli e suggerimenti
Fate attenzione alla durata del contratto dell’assicurazione complementare: alcune casse malati offrono sconti sui contratti pluriennali. Tuttavia, cambiare assicurazione complementare può essere più difficile.
Nell’assicurazione complementare le casse malati possono formulare una riserva in caso di rischi per la salute. In caso di trattamento della malattia indicata nella riserva, non si ha diritto alle prestazioni.
Quando si effettua la richiesta di assicurazione, bisogna rispondere alle domande sullo stato di salute in modo veritiero e completo. Infatti, in caso di dati mancanti o errati, la cassa malati può disdire il contratto (art. 6 LCA). In alcuni casi, è necessario rimborsare le prestazioni già fornite.
Articolo pubblicato per la prima volta in data 10.01.2022