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Liti con i vicini in Svizzera: che fare?

Ce n’è sempre una con i vicini. Solitamente si litiga per il rumore, la cura del giardino e i progetti di costruzione. Comparis spiega come comportarsi.

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Roman Heiz

22.08.2024

Vicini litigano in giardino vicino allo steccato.

iStock / erperlstrom

1.Liti tra vicini: che fare?
2.Intraprendere azioni legali
3.Liti tra vicini: dove trovo un aiuto professionale?

1. Liti tra vicini: che fare?

I vostri vicini sono troppo rumorosi? Il vostro albero sta crescendo sulla proprietà dei vicini? Non importa quali siano le ragioni della controversia con i vicini – in linea di principio, avete queste opzioni:

Dialogo con i vicini Spesso vale la pena parlarne. Forse i vicini non sanno che sono troppo rumorosi o che c’è un altro problema.

Nella maggior parte dei casi, è possibile risolvere le controversie in modo rapido e pacifico.
Notifica all’amministrazione Abitate in un condominio? Potete rivolgervi all’amministrazione.
L’amministrazione deve provvedere affinché i locatari rispettino l’obbligo legale di considerazione di cui all’art. 257f CO e il regolamento interno.
In caso di disturbi oltre il limite di sopportazione, si può richiedere una riduzione del canone di locazione. Prima di questo, tuttavia, è necessario presentare un reclamo scritto al locatore.
Segnalazione alla polizia In alcuni casi è possibile contattare la polizia locale, tra cui:A seconda del cantone o del comune, il vicino rischia una multa o, nel peggiore dei casi, una pena detentiva.

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2. Intraprendere azioni legali

In caso di controversie in corso, potrebbe essere necessaria un’azione legale. In caso di controversie di vicinato possono essere applicati numerosi testi di diritto pubblico e civile. La seguente tabella mostra le leggi che si applicano in varie situazioni.

Tipo di azione Esempio Attore Convenuto
Azione di vicinato (art. 679 CCart. 684 ss. CC) Rumore eccessivo, danni causati da scavi e costruzioni Proprietario o locatario Proprietario del terreno confinante
Azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) Interventi diretti come il deposito di detriti edili nella vostra proprietà Proprietario Tutti
Azione di manutenzione (art. 928 CC) Odore o rumore eccessivo Proprietario o locatario Tutti
Azione in materia di locazione (art. 259a CO) Odore o rumore eccessivo Locatario Locatore
Azione di diritto pubblico (diversi atti normativi della Confederazione) Violazione della legge edilizia cantonale Tutti Tutti
Denuncia penale (CP) Danneggiamento, furto Tutti Tutti

Come funziona per i progetti di costruzione e i giardini?

Tra vicini emergono sempre controversie relative a progetti di costruzione o di manutenzione insufficiente del giardino. Qui trovate le disposizioni più importanti.

Quando si effettuano scavi o si costruisce sulla propria proprietà, bisogna assicurarsi di non danneggiare la proprietà vicina.

Esempio: i cantieri sul pendio devono essere ben sostenuti per evitare frane (art. 685 cpv. 1 CC).

Se non siete d’accordo con una domanda di costruzione del vostro vicino, potete contestarla.

Informatevi presso il vostro comune sulle possibilità di ricorso e sulle formalità da espletare.

È possibile conservare i frutti dei rami che sporgono dal giardino del vicino (art. 687 cpv. 2 CC).

Chi vuole piantare una siepe oppure costruire recinzioni, muri o pareti frangivista si assume in linea di principio i costi di costruzione e manutenzione.

Le distanze minime da rispettare dal fondo confinante variano a seconda del cantone e del comune.

Per posizionare queste separazioni direttamente sul confine della proprietà occorre il consenso del vicino. Se lo concede, di norma la separazione è da intendersi come proprietà comune.(art. 670 CC). Se non viene concordato altrimenti, le spese di manutenzione devono essere sostenute congiuntamente.

Quanto può essere alta una pianta – e quanto può essere vicina al confine della proprietà?

La risposta si trova nella cosiddetta Legge d’introduzione al Codice civile (LI CC) del vostro cantone.

Quanto possono essere alti gli edifici – e quanto devono essere distanti dal confine della proprietà?

Trovate la risposta nelle leggi in materia di pianificazione e costruzione del vostro cantone e nei regolamenti edilizi e nel piano regolatore del vostro comune.

In caso di dubbio, è meglio chiedere direttamente all’amministrazione comunale.

I confini esatti della proprietà si trovano nel registro fondiario. Anche i nuovi accordi devono essere necessariamente registrati lì.

Di solito le violazioni dei confini non sono consentite e devono essere eliminate se il vicino lo richiede.

Tuttavia, nella maggior parte dei cantoni, le richieste di eliminazione cadono in prescrizione dopo un certo periodo di tempo – nel Canton Zurigo circa dopo cinque anni.

Secondo l’articolo 687 cpv. 1 del CC è possibile tagliare radici e rami se si trovano sul proprio terreno.

Condizioni: deve esservi stato un danno e il vostro vicino non ha rimosso le radici o i rami entro un termine ragionevole da voi fissato.

Siete obbligati a potare la pianta in modo professionale, in modo che non venga danneggiata inutilmente. I rami e le radici tagliate si possono tenere.

3. Liti tra vicini: dove trovo un aiuto professionale?

Gli uffici specializzati vi aiutano a procedere in modo adeguato e mirato in caso di controversie di vicinato.

Ecco dove trovare aiuto professionale:

Associazione inquilini L’Associazione Svizzera Inquilini offre assistenza ai locatari. Offre consulenza legale e vi aiuta a far valere il vostro diritto all’uso indisturbato del bene locato.
Associazione svizzera dei proprietari fondiari L’Associazione svizzera dei proprietari fondiari offre consulenze giuridiche telefoniche nell’ambito della proprietà abitativa e fondiaria. Questo include le dispute con i vicini.
Mediazione Se la controversia è complessa, conviene ricorrere a una mediazione professionale.

L’obiettivo è trovare accordi che vengano accettati da entrambe le parti in conflitto e migliorino le relazioni di vicinato.

Un elenco dei mediatori si trova sul sito della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM).

Articolo pubblicato per la prima volta in data 01.09.2013

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