Quota parte della cassa malati: definizione e informazioni
Nell’assicurazione di base e complementare si partecipa ai costi della salute pagando, tra le altre cose, la cosiddetta quota parte. Comparis spiega cos’è la quota parte e quando bisogna pagarla.

09.08.2023

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1. Che cos’è la quota parte?
La quota parte dell’assicurazione malattia è il contributo da pagare a titolo di partecipazione ai costi dopo l’esaurimento della franchigia. La possono applicare sia l’assicurazione di base che le assicurazioni complementari.
Per l’assicurazione di base, la quota parte è regolamentata nella LAMal, la legge federale sull'assicurazione malattie. Ammonta al 10% dei costi sanitari e a un massimo di 700 franchi per anno civile. Ci sono tuttavia delle eccezioni
per i bambini
durante la gravidanza
per i farmaci
in caso di incidenti
A differenza della franchigia, nell’assicurazione di base della cassa malati non è possibile modificare la quota parte. Nelle assicurazioni complementari, invece, a seconda della compagnia assicurativa le quote parte possono variare.
Assicurazione di base della cassa malati: calcolare la quota parte
Ecco come calcolare la quota parte:
(spese mediche – franchigia massima) : 10 = quota parte
Importante: la regola del 10% della franchigia si applica solo una volta che la franchigia è completamente esaurita. Fino a quel momento, si paga il 100% dei costi.
Se nell’anno civile in corso si aggiungono altre spese mediche, si paga il 10% per ciascuna di esse. Una volta raggiunta la quota parte massima di 700 franchi, la cassa malati si assume tutti gli altri costi.
Ciò significa che con una franchigia di 300 franchi si pagano al massimo 1’000 franchi di costi sanitari aggiuntivi per anno civile. Con una franchigia di 2’500 franchi, l’importo massimo delle spese sanitarie è di 3’200 franchi.
2. Quota parte in caso di maternità
Nell’assicurazione di base, in caso di malattia le donne incinte a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto sono esentate dalla partecipazione ai costi. Eccezione: prevenzione e cure odontoiatriche. Durante e dopo la gravidanza, inoltre, vengono rimborsate anche altre prestazioni legate alla maternità.
3. Quota parte per bambini e neonati
Nell’assicurazione di base, la quota parte massima per i bambini ammonta a 350 franchi. Se in una famiglia più di due bambini sono affiliati presso la stessa cassa malati, la quota parte non può superare complessivamente i 1’000 franchi.
4. Quota parte per i farmaci
La quota parte per i farmaci originali con farmaco generico disponibile ammonta al 20%. La quota parte sull’acquisto di farmaci generici è del 10%.
Eccezioni: la quota parte per i farmaci originali rimane al 10% se:
per ragioni mediche non è possibile utilizzare il medicamento generico;
la differenza di prezzo tra farmaco originale e generico è inferiore al 20%;
non sono disponibili farmaci generici.
5. Quota parte in caso di infortunio
Se si lavora per più di otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, si è assicurati contro gli infortuni. L’assicurazione infortuni secondo la LAINF non è soggetta né a franchigia né a quota parte.
Ciò significa che in caso di infortunio l’assicurazione infortuni del datore di lavoro copre tutti i costi.
6. Quota parte in caso di degenza ospedaliera in Svizzera
I costi per la degenza ospedaliera vengono compensati con la franchigia e la quota parte dell’assicurazione di base. Inoltre, il contributo giornaliero da versare per le spese ospedaliere è di 15 franchi. Sono esenti:
i bambini fino a un’età di 18 anni;
giovani adulti fino a 25 anni in formazione;
prestazioni di maternità.
7. Quota parte nelle assicurazioni complementari
Per le assicurazioni complementari si applicano le quote parte definite nella polizza assicurativa, che variano a seconda dell’assicuratore e del tipo di assicurazione complementare.
Alcune assicurazioni hanno franchigie diverse a seconda della prestazione. Per determinate prestazioni, le assicurazioni indicano anche un limite annuo in franchi. Tutti i costi superiori a questo limite sono a carico dell’assicurato.
Articolo pubblicato per la prima volta in data 28.07.2022