Casco parziale per moto: quando conviene?
La casco parziale per moto copre danni come furto, morsi di martore o atti vandalici. Qui trovate informazioni su costi e servizi.
19.03.2024
iStock / Mor65
1. Casco parziale per moto: di cosa si tratta?
La casco parziale è un’assicurazione facoltativa per la moto. Copre i costi di riparazione per i danni che non avete causato. Tra questi rientrano i danni alla moto causati da animali, intemperie o atti di vandalismo.
La responsabilità civile moto è obbligatoria
In Svizzera, solo l’assicurazione di responsabilità civile per moto è obbligatoria, la casco parziale e la casco totale sono facoltative. In tutti i casi, però, premi e prestazioni possono variare molto. Vale quindi sempre la pena di fare un confronto.
Panoramica dei modelli assicurativi per moto
Ecco le differenze tra responsabilità civile, casco parziale e casco totale.
Nota: il grafico è interattivo.
2. Casco parziale per moto: quali prestazioni ricevo?
Prestazione assicurata | Descrizione della copertura |
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furto | danni, perdita o distruzione causati da:
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danni causati dagli elementi naturali |
|
fuoco |
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vetro/rottura vetri | danni da rottura di parti del veicolo in vetro o vetro sostitutivo (sono possibili clausole di esclusione a seconda della compagnia assicurativa) |
collisione con animali | scontri con animali |
atti vandalici | esempi di danni dolosi:
|
martore |
|
Importante: verificate l’esatta copertura nelle condizioni generali di assicurazione della propria compagnia. A seconda dell’assicurazione, ci sono differenze nelle prestazioni.
La casco parziale paga in caso di furto della moto?
Nell’ambito della casco parziale un furto è considerato un danno totale. È quindi previsto un risarcimento – l’importo varia a seconda della compagnia assicurativa. Importante: non avete bloccato o messo in sicurezza correttamente la moto? In caso di furto è possibile che l’assicurazione non paghi.
3. Quali sono le coperture complementari della casco parziale moto?
In aggiunta alla copertura di base della casco parziale si possono includere ulteriori coperture complementari.
Tra le coperture assicurative più diffuse ci sono ad esempio:
oggetti trasportati (effetti personali)
A seconda dell’offerente, per scegliere una o più coperture complementari è necessario stipulare un’assicurazione casco totale.
4. Quanto costa la casco parziale per moto?
Un’assicurazione casco parziale si può stipulare solo come pacchetto all’interno della responsabilità civile. I costi dipendono tra l’altro da:
conducente (ad es. età, nazionalità, attitudine alla guida)
tipo ed età della moto
luogo di domicilio
eventuali coperture aggiuntive
Costi della casco parziale moto: esempi
Casco parziale per scooter
Pacchetto assicurativo responsabilità civile + casco parziale – scooter 50 cc
Scooter assicurato | Vespa Piaggio 50 Primavera Scooter 3 CV |
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Franchigia casco parziale | CHF 300 |
Premio annuale | da ca. CHF 81/anno |
Presupposto: prima immatricolazione poco prima dell’inizio dell’assicurazione (moto nuova); parcheggio notturno: garage; domicilio: 8004 Zurigo; età del conducente: 39 anni; patente di guida dal 2005; nazionalità: svizzera. Fonte: Comparis, ultimo aggiornamento a marzo 2024.
Casco parziale per moto
Pacchetto assicurativo responsabilità civile + casco parziale – moto 689 cc
Moto assicurata | Yamaha XSR 700 Naked Bike 73 CV |
---|---|
Franchigia casco parziale | CHF 300 |
Premio annuale | da ca. CHF 146/anno |
Presupposto: prima immatricolazione poco prima dell’inizio dell’assicurazione (moto nuova); parcheggio notturno: garage; domicilio: 8004 Zurigo; età del conducente: 39 anni; patente di guida dal 2005; nazionalità: svizzera. Fonte: Comparis, ultimo aggiornamento a marzo 2024.
5. Casco parziale per moto: è utile?
Non esiste una regola generale che stabilisca quando è utile una casco parziale per moto. Criteri importanti per poter prendere una decisione sono:
il valore della moto
il budget personale
l’età della moto
Per quanto riguarda l’età del veicolo, vale quanto segue: la casco parziale conviene circa fino a sette anni dopo la prima messa in circolazione.
Articolo pubblicato per la prima volta in data 14.05.2018